Dal 1 gennaio 2025 l’imposta di registro scende allo 0,5% su preliminari e acconti non soggetti a IVA. Tutto quello che c’è da sapere.

Imposta registro preliminari 0,5%

Il nuovo anno inizia con un’ottima notizia per chi vuole comprare casa! Infatti, dal 1° gennaio 2025, è entrata in vigore una significativa modifica normativa che abbassa l’imposta di registro sugli acconti dei preliminari di compravendita dallo 3% allo 0,5%, come previsto dal Decreto Legislativo n. 139/2024. Questo cambiamento potrebbe avere un impatto interessante per chi acquista immobili, alleggerendo sensibilmente il carico fiscale.

In questo articolo vi guideremo attraverso le novità, gli adempimenti richiesti e le informazioni rilevanti della nuova normativa.

Cos’è l’Imposta di registro su preliminari e acconti?

Prima di addentrarci nelle novità, riepiloghiamo velocemente in cosa consiste l’imposta di registro su preliminari e acconti e cosa prevedeva la normativa fino a pochi giorni fa (sino al 31 dicembre 2024).

L’imposta di registro è un tributo richiesto per la registrazione di specifici atti giuridici, tra cui i preliminari di compravendita, (che vengono chiamati anche “compromessi”) i quali rappresentano un accordo tra venditore e acquirente per stipulare un successivo contratto definitivo​​.

Per i preliminari, la normativa in vigore sino al 31 dicembre 2024 prevedeva:

  • L’obbligo di un versamento in misura fissa pari a 200 euro per la registrazione del preliminare
  • Un’imposta proporzionale dello 0,5% sulla caparra confirmatoria, se presente.
  • Un’imposta proporzionale del 3% sull’acconto versato.

Questi importi erano (e rimangono tutt’ora, a fronte dei cambiamenti) deducibili dall’imposta di registro dovuta al momento del rogito definitivo​.

Cosa cambia dal 1 Gennaio 2025

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 139/2024, l’imposta di registro sugli acconti di compravendita scende dal 3% allo 0,5%, uniformandosi all’aliquota prevista per la caparra confirmatoria. La modifica non riguarda la tassa fissa di 200 euro che resta invariata.

Esempio pratico:

Preliminare di compravendita firmato il 2 gennaio 2025 e registrato il 10 gennaio 2025, con un prezzo fissato per la compravendita di 200.000 euro e un acconto di 50.000 euro e una caparra confirmatoria di 20.000 euro.

Prima del 1 gennaio 2025 (per preliminari sottoscritti entro il 31 dicembre 2024)

  • Imposta fissa di 200 euro
  • 3% sull’acconto = 1.500 euro (il 3% di 50.000 euro)
  • 0,5% sulla caparra confirmatoria = 100 euro (0,5% su 20.000 euro)
  • Totale = 1.800 euro

Dal 1 gennaio 2025 (per preliminari sottoscritti a partire dal 2025)

  • Imposta fissa di 200 euro
  • 0,5% sull’acconto = 250 euro (0,5% di 50.000 euro)
  • 0,5% sulla caparra confirmatoria = 100 euro (0,5% su 20.000 euro)
  • Totale = 550 euro

Come si nota dall’esempio, la differenza sull’impegno fiscale è significativa e vantaggiosa, con un risparmio di circa il 70% rispetto a quanto previsto sino al 2024.

Attenzione: è molto importante specificare che per beneficiare delle nuove aliquote ridotte, i compromessi devono essere sottoscritti dal 1 gennaio 2025 e non basta la registrazione. Ciò significa che se un preliminare è stato firmato il 30 dicembre 2024, non rientra nelle nuove aliquote ridotte, pur se registrato nel 2025.

Cosa succede in caso di preliminari e acconti soggetti a IVA

Per quanto riguarda i preliminari che riguardano transazioni soggette a IVA, la normativa per ora non ha introdotto modifiche, dunque i versamenti previsti devono considerarsi invariati. In sostanza, quando il trasferimento dell’immobile è soggetto a IVA, il trattamento fiscale prevede:

  • Acconti soggetti a IVA: L’acconto deve essere fatturato con l’applicazione dell’IVA. In questo caso, l’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa (200 euro).
  • Caparra confirmatoria non soggetta a IVA: Rimane soggetta all’imposta di registro proporzionale dello 0,5%​.

Le regole relative a IVA e imposta di registro non subiscono variazioni con la nuova normativa, restando invariate rispetto alla disciplina vigente.

Validità della data di sottoscrizione per il versamento dell’imposta

La normativa stabilisce che l’imposta di registro deve essere versata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare e non dalla sua registrazione​. È sempre bene tenere a mente questo principio per chiarire eventuali dubbi sui termini per il pagamento.

Riferimenti normativi

La modifica è prevista dal Decreto Legislativo n. 139/2024, che introduce un sistema semplificato e meno oneroso per i contribuenti. Altri riferimenti utili includono:

  • Codice Civile, che disciplina i preliminari di compravendita.
  • Regolamenti dell’Agenzia delle Entrate, per le modalità operative di registrazione e versamento.

I dettagli sono consultabili sui portali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e nei documenti correlati​​.

Sintesi e conclusioni: nuova aliquota ridotta allo 0,5% imposta di registro

La riduzione dell’imposta di registro sugli acconti e preliminari dal 3% allo 0,5% è una modifica che offre un vantaggio non indifferente per chi acquista immobili, riducendo i costi immediati legati alla compravendita.

I punti chiave da ricordare:

  • Applicabilità per compromessi sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2025.
  • Riduzione dell’imposta per acconti; invariata per contratti soggetti a IVA.
  • Pagamento basato sulla data di sottoscrizione del preliminare e non di registrazione.

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